Reati contro il patrimonio artistico e culturale

Il Foro Imperiale di Roma
Giovedì alla Camera è stata approvata la proposta di legge in materia di tutela del patrimonio culturale, già approvato con modifiche lo scorso 14 dicembre dal Senato.
Attraverso questa novità riformiamo le disposizioni contenute nel Codice dei Beni culturali per farle confluire all’interno del Codice Penale andando così ad inasprire pene e ad inserire nuove fattispecie di reato.
Quello dei danneggiamenti e dei reati in genere contro il nostro patrimonio non è un problema secondario. Le bellezze artistico-culturali che ci circondano sono la nostra più grande ricchezza, una risorsa fondamentale che abbiamo il dovere di tutelare al meglio. Ed è in questa direzione che va il nostro disegno di legge, inasprendo le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e aumentando l’efficacia del contrasto dei reati.
Cosa prevede il provvedimento?
- Innanzitutto interveniamo con una serie di modifiche al codice penale, ampliando le ipotesi in cui si può applicare la confisca allargata. Riguarda denaro, beni e altro di cui non possiamo giustificare la provenienza anche in relazione ad un costo eccessivo rispetto al reddito.
- Vengono inseriti nel codice penale 17 nuovi articoli, nella parte relativa ai delitti contro il patrimonio culturale:
- Furto di beni culturali (reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro), anche in caso di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato;
- appropriazione indebita di beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro);
- ricettazione di beni culturali (reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000). La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione;
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro).
- riciclaggio di beni culturali (reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro);
- autoriciclaggio di beni culturali (reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro);
- importazione illecita di beni culturali (reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro);
- uscita o esportazioni illecite di beni culturali (la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro). La stessa pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i beni usciti o esportati legalmente in via temporanea;
- la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici (reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000;
- devastazione e il saccheggio di beni culturali (reclusione da 10 a 16 anni);
- contraffazione delle opere d’arte (reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro);
- Introduzione di aggravanti qualora i delitti: causano un danno di rilevante gravità; sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; sono commessi da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; sono commessi nell’ambito di un’associazione a delinquere;
- Introduzione di attenuanti quando uno dei reati contro il patrimonio culturale: causi un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo); sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto (pena diminuita da un terzo a due terzi);
- confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato;
- applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
- Siamo intervenuti, nell’articolo 2, anche sulla disciplina delle attività sotto-copertura. In questo modo sono consentite pure nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali;
- L’articolo 3 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (società ed enti) quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;
- L’articolo 4 prevede che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, può essere disposto il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l’aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta;
- L’articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.